Art. 1 Legge 36 - 1904
L’articolo 1 della legge 36 del 1904, la cosiddetta “legge sui manicomi”, diceva che devono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette da malattie mentali pericolose a sé e agli altri o di pubblico scandalo.
Dietro quelle parole fredde si nascondeva un mondo di dolore e silenzio. Era una legge nata con l’intento di ordine e protezione, ma che spesso finì per trasformare la fragilità umana in prigionia. Con essa, la follia veniva chiusa dietro cancelli e muri alti, separata dal resto del mondo. L’articolo 1 segna così l’inizio di un lungo secolo in cui la sofferenza mentale venne nascosta, più che compresa — fino al giorno in cui qualcuno osò aprire quelle porte e restituire alla follia un volto umano.
La legge precedente, la Legge n. 36 del 14 febbraio 1904, riguardava i manicomi e gli alienati, prevedeva l'internamento delle persone con "alienazione mentale" quando erano pericolose o causavano scandalo, e conferiva al direttore del manicomio un'ampia autorità decisionale su ingresso e dimissioni dei pazienti. Questa legge è rimasta in vigore fino all'approvazione della Legge Basaglia (n. 180 del 1978), che ha abolito il sistema dei manicomi.


















